Convenzioni

“L’UNESCO aiuta il mantenimento, l’incremento e la diffusione del sapere dedicandosi alla conservazione e protezione del patrimonio universale di libri, opere d’arte e di altri monumenti d’interesse storico e scientifico, e raccomandando ai popoli interessati delle convenzioni internazionali per raggiungere questo scopo”, Atto costitutivo dell’UNESCO.

Le convenzioni dell’UNESCO nell’ambito della cultura sono state redatte e adottate in seguito alla richiesta degli stati membri di elaborare norme internazionali che potessero servire come base per la definizione di politiche culturali nazionali, e capaci di rafforzare la cooperazione tra gli stati.

Le convenzioni riflettono ugualmente l’evoluzione delle politiche culturali e il ruolo giocato dai differenti attori governativi e non governativi. Si completano le une con le altre dal momento che trattano temi differenti e offrono una norma di riferimento per le politiche culturali nazionali.

La Svizzera ha ratificato le 6 convenzioni culturali dell’UNESCO:

  • Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e il suo Secondo Protocollo del 1999 (ratificati dalla Svizzera nel 1956/1999)

Questa convenzione, detta anche convenzione dell’Aia, per il luogo in cui è stata sottoscritta, è stata sviluppata in seguito alla massiccia distruzione del patrimonio culturale durante la Seconda Guerra mondiale. È il primo trattato internazionale a vocazione globale che si concentra esclusivamente sulla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato.Gli atti criminali commessi contro i beni culturali nel corso dei numerosi conflitti che hanno avuto luogo alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 hanno messo in evidenza certi limiti nell’applicazione della Convenzione dell’Aia.Un processo di rivalutazione della Convenzione è cominciato a partire dal 1991 in vista dell’elaborazione di un nuovo accordo che migliori la Convenzione tenendo conto dell’esperienza di questi conflitti così come dello sviluppo del diritto internazionale umanitario e del diritto della protezione dei beni culturali dopo il 1954. In seguito a questo studio, un secondo Protocollo relativo alla convenzione dell’Aia è stato adottato nel 1999.

L’Ufficio federale della protezione della popolazione è principalmente responsabile dell’attuazione della Convenzione dell’Aia e dei suoi due protocolli in Svizzera.

  • Convenzione sulle misure da prendere per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali del 1970 (ratificata dalla Svizzera nel 2003)

Alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70, non cessano di aumentare i furti così nei musei come nei siti, soprattutto nei paesi del Sud. Al Nord, i collezionisti privati, talora le istituzioni ufficiali, si vedono proporre sempre più opere di origine illegale.

È in questo contesto, e per rispondere a situazioni del genere, che è stata creata, nel 1970, la Convenzione sulle misure da prendere per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali.

L’Ufficio federale della cultura è responsabile dell’attuazione di questa convenzione in Svizzera.

  • Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 1972 (ratificata dalla Svizzera nel 1975)

Riunendo in un solo documento le nozioni di protezione della natura e di preservazione dei beni culturali, la Convenzione riconosce l’interazione fra l’essere umano e la natura e il bisogno fondamentale di preservare l’equilibrio tra i due.L’Ufficio federale della cultura e l’Ufficio federale dell’ambiente assicurano la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. La Commissione Svizzera per l’UNESCO favorisce il coordinamento degli attori coinvolti nell’ambito del patrimonio mondiale.

  • Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001 (ratificata dalla Svizzera nel 2019)

La Convenzione dell’UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata nel 2001, è orientata a sostenere gli stati per meglio proteggere il loro patrimonio subacqueo.

L’Ufficio federale della cultura è responsabile dell’attuazione di questa convenzione in Svizzera.

  • Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 (ratificata dalla Svizzera nel 2008)

La Convenzione del 2003 per a salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha come obiettivo principale salvaguardare le pratiche, rappresentazioni, espressioni, saperi e saper fare che le comunità, i gruppi e, in certi casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio può manifestarsi in domini come le tradizioni ed espressioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, i rituali, le celebrazioni festive, i saperi e le pratiche legati alla natura e all’universo dell’artigianato tradizionale.

L’Ufficio federale della cultura è responsabile dell’attuazione di questa convenzione in Svizzera.

  • Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 (ratificata dalla Svizzera nel 2008)

La Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali iscrive su un piano internazionale il diritto sovrano di tutti gli Stati di elaborare delle politiche culturali intese a “proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali” e di “creare le condizioni che permettano alle culture di prosperare e interagire liberamente così da arricchirsi l’un l’altra”.

L’Ufficio federale della cultura, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e la Sezione UNESCO della Divisione ONU del DFAE sono responsabili dell’attuazione di questa convenzione in Svizzera.

Loading...